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Indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di importo transattivo - Applicabilità del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’
Venerdì, 26 Luglio , 2024

Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una banca desiderosa di sapere se ‘il regime speciale per lavoratori impatriati’ sia applicabile anche alle somme ricevute dai suoi tre dipendenti a titolo di ‘incentivo all’esodo’ e di ‘importo transattivo’ a seguito della raggiunta intesa di risoluzione contrattuale dei rapporti lavorativi.

L’istante informa che ordinariamente le somme sono sottoposte a tassazione separata. Gli uffici sono tenuti a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute facendo concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se questo è più favorevole per il contribuente.

La tassazione, in sostanza, avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 all’articolo 24 ha disposto che alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o natura, di importo complessivamente superiore a 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Queste disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità erogati il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°gennaio 2011.

La banca riferisce che i tre dipendenti beneficiano del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:

  • applicarsi alle indennità sopra richiamate, qualora le stesse concorrano, fino al tetto di 1.000.000 di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, chiede conferma che il regime fiscale speciale per gli impatriati sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;
  • essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti 1.000.000 di euro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi ammessi nello speciale regime per i lavoratori impatriati sono comprese le indennità e le somme erogate, una tantum, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Come ha chiarito la circolare n. 29/E/2001 anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vi rientrano.

In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme il documento di prassi amministrativa chiarisce che le stesse sono tassate in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o ‘facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente’.

Nel caso analizzato le somme spettanti ai tre dipendenti della banca, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di 1.000.000 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino all’importo di 1.000.000 di euro, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione. Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se vorranno beneficiare dello sconto ‘impatriati’. L’Ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602/1973.

Relativamente alla possibilità di applicare il regime speciale in parola alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000 di euro, la risoluzione chiarisce che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1.000.000 di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, il regime speciale degli impatriati. Pertanto, sull’importo eccedente euro 1.000.000, l’istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.


(Vedi risoluzione n. 40 del 2024)

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